Oltre il consenso: una riflessione tra diritto penale e critica femminista
di Julia Pasetto
Terminato di scrivere il 15 dicembre 2025
Il 25 novembre 2025, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Senato italiano ha affossato la proposta di legge che avrebbe modificato il reato di violenza sessuale introducendo nel Codice Penale il concetto di consenso.
Secondo quanto riportato dalla stampa, la motivazione formale avrebbe a che fare con alcuni dubbi su una parte specifica dell’emendamento: i partiti di maggioranza hanno dichiarato il proprio dissenso, in particolare, rispetto all’ultimo comma dell’emendamento, che prevedeva che «nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente ai due terzi». Diversi articoli1 di commento al blocco della riforma hanno interpretato la decisione non tanto come il risultato di obiezioni tecniche al testo, quanto come una scelta eminentemente politica. Secondo queste letture, la Lega avrebbe utilizzato lo stop all’emendamento per riaffermare la propria centralità nel dibattito pubblico e parlamentare, capitalizzando il recente successo ottenuto nelle elezioni regionali e ridefinendo i rapporti di forza all’interno della maggioranza.
Nei giorni successivi Salvini ha rilasciato dichiarazioni che richiamano uno di quelli che Joanna Bourke, nel volume Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 a oggi (Laterza, 2009), definisce come “miti dello stupro”, in particolare l’idea secondo cui le donne mentirebbero sulle violenze subite. Il leader leghista ha sostenuto che il testo dell’emendamento avrebbe lasciato spazio a “interpretazioni” e “vendette personali”, paventando il rischio di “migliaia di esposti usati per ritorsione”. Come mostra Bourke nella sua ricostruzione storica, il timore delle false accuse costituisce un elemento ricorrente del discorso sullo stupro fin dalla seconda metà dell’Ottocento, alimentato da produzioni culturali, giornalistiche e pseudo-scientifiche che ne hanno consolidato la persistenza, pur in assenza di riscontri empirici. Le dichiarazioni di Salvini si inseriscono dunque in una lunga tradizione discorsiva che continua a riprodurre questo mito, nonostante la sua sistematica smentita alla luce dei dati disponibili (la maggior parte delle voci esperte2 concorda sul fatto che le false accuse rappresentano tra il 2% e l’8% del totale delle accuse di stupro).
L’emendamento proposto dal disegno di legge suggeriva di aggiornare l’articolo 609-bis che definisce il reato di violenza sessuale introducendo, tra le altre cose, il concetto di “consenso”, la cui modifica sarebbe stata applicata sulla prima parte dell’articolo che attualmente recita: “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.” La nuova formulazione su cui si erano accordate maggioranza e centrosinistra avrebbe reso invece più esplicita la questione del consenso, specificando nel primo articolo che «chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima» è punito con la pena già prevista dal reato.
A livello internazionale la centralità del concetto di consenso nella definizione di violenza sessuale si è consolidata da ormai diversi anni, soprattutto con l’introduzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). L’articolo 36 della Convenzione basa la definizione di violenza sessuale sulla mancanza del consenso e dà alcune indicazione su come definirlo: “Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.”
In Italia, l’approvazione dell’emendamento avrebbe verosimilmente assunto soprattutto un valore politico e simbolico, configurandosi come un atto di allineamento formale alla Convenzione di Istanbul, già ratificata dal Paese nel 2013. Ciò nonostante, sul piano applicativo, la giurisprudenza italiana si è progressivamente avvicinata negli anni a un modello consensuale attraverso una serie di pronunce (Cass. 42821/24; Cass.19599/23), anche in assenza di una riforma esplicita del dettato normativo.
Anche al centro dell'agenda femminista contro la violenza e le aggressioni sessuali emerge la categoria del consenso. La mancanza di consenso non solo definisce giuridicamente l’aggressione e lo stupro, ma il consenso funziona anche come norma culturale all'interno dei rapporti sessuali e come punto di riferimento centrale per molti dibattiti femministi (espresso paradigmaticamente nello slogan “No significa No, Sì significa Sì”). Nonostante questa centralità, c'è stata una crescente critica alla categoria del consenso all'interno della filosofia femminista. Alcune pensatrici femministe hanno sostenuto che concentrarsi sul consenso non solo ostacola l'articolazione di una comprensione più completa del danno sessuale, ma porta anche a una forma oppressiva, individualizzata e cristallizzata di soggettività e dei loro rapporti che impedisce alle donne di esercitare un reale potere sociale, culturale e sessuale.
Per comprendere appieno il concetto di consenso, nella sua declinazione contemporanea, possiamo tenere conto della ricostruzione di Pamela Haag nel suo libro Consent. Sexual rights and the Transformation of American Liberalism (Cornell University Press, 1999), che individua l’origine del concetto di consenso non come categoria naturale o universale, ma come prodotto storico che nasce all’interno della tradizione liberale del contratto, prima ancora che come concetto sessuale. In questo quadro, il consenso funziona come atto di volontà individuale, espresso da un soggetto autonomo, razionale e proprietario di sé. Haag colloca l’emergere del consenso come categoria centrale del diritto e nel discorso pubblico tra fine XIX e inizio XX secolo come strumento per riformulare la protezione delle donne senza abbandonare il quadro liberale. Non è pensato per sovvertire i rapporti di potere, ma per gestirli in modo compatibile con il liberalismo.
Guardando al presente, e tenendo conto di questa premessa storica, emerge un primo problema: nella cultura liberale il consenso viene spesso trattato come qualcosa di assoluto e astratto. Infatti, in molte campagne femministe contro lo stupro, pur mettendo in luce un aspetto importante, si insiste sull’idea che i “sì” e i “no”, ma soprattutto i “sì”, delle donne esprimano in modo chiaro e immediato la loro volontà. Tuttavia, considerare il consenso solo attraverso queste parole, senza tener conto del contesto e delle condizioni in cui vengono pronunciate, produce un’immagine dello stupro che spesso non riflette la complessità delle esperienze reali.
La questione del consenso è difficile e pericolosa per le femministe impegnate nella lotta per una libertà sessuale e una parità significative perché trattare il consenso come un concetto metafisico e non contestuale è molto seducente: sembrerebbe promuovere uno standard di verità e un riconoscimento della volontà sessuale delle donne che non potrebbe essere distorto o sminuito davanti alla legge nei casi in cui, ad esempio, lo stupratore si difende con “lei ha detto no, ma intendeva sì”. Tuttavia, ciò presuppone implicitamente, come nel caso del consenso nelle transazioni economiche o in qualsiasi altro contratto libero, che le donne e gli uomini abbiano già una reale parità nelle relazioni eterosessuali da poter fare affermazioni verbali dirette che riflettano adeguatamente i loro desideri. Lo standard dichiarativo, in questo senso, presuppone come già date le condizioni di uguaglianza che invece dovrebbero costituirne il presupposto.
Le donne non dichiarano sì o no in un contesto sociale di uguaglianza sessuale, uno stato di vero individualismo, come previsto dal pensiero liberale, o di giustizia. Potrebbero dire “sì”, ad esempio, perché temono la violenza o la ritorsione, anche in assenza di violenza fisica, oppure dire sì perché sono stanche delle discussioni che ne deriverebbero se non lo facessero; e, per addentrarsi in un territorio ancora più pericoloso, le ragazze potrebbero dire no anche quando desiderano esprimersi sessualmente perché la cultura occidentale non autorizza il desiderio femminile. Riconoscere che anche un “no” può distorcere i sentimenti delle donne non significa, ovviamente, autorizzare gli uomini a “reinterpretare” quella parola come un sì. Tuttavia, sottolinea che la critica del potere sessuale e della giustizia deve essere sradicata dalla metafisica del consenso, o dall'atto del consenso, su cui oggi sembra concentrarsi.
Sebbene si possa ritenere che una possibile soluzione consista nel rielaborare il concetto di consenso tenendo conto del contesto, così da pervenire a una definizione più adeguata dello stupro e a una sua valutazione giuridica più giusta, molte femministe radicali hanno invece messo in discussione l’utilità stessa della categoria del consenso.
Tenendo conto del contesto che abbiamo descritto, in cui uomo e donna vivono in una situazione predefinita dalle norme patriarcali che non li vedono come pari, MacKinnon nel suo saggio Rape: On Coercion and Consent (in Toward a Feminist Theory of the State, Harvard University Press, 1989)dimostra come il concetto di consenso in questo contesto diventi in realtà una metafora della volontà maschile piuttosto che di quella femminile, che infatti non riconosce la libertà e l’autonomia delle donne.
Come già visto, il concetto di consenso, derivando dalla tradizione contrattuale liberale, presumerebbe soggetti liberi ed autonomi, ma questo non è il caso nella relazione tra uomo e donna. La sessualità eterosessuale è infatti una relazione strutturalmente asimmetrica, nella quale il desiderio maschile è socialmente autorizzato e quello femminile è regolato, contenuto o delegittimato. In questo contesto, il consenso non può funzionare come garanzia della volontà femminile, perché quella volontà non si forma né si manifesta in condizioni di libertà.
MacKinnon mostra come il diritto penale rifletta e consolidi questa asimmetria. La legge definisce lo stupro come sesso che diventa crimine solo quando supera una certa soglia di forza o coercizione, ma tale soglia è stabilita non a partire dall’esperienza della donna violata, bensì da ciò che viene considerato comportamento sessuale maschile “normale”. Di conseguenza, pratiche sessuali segnate da pressione, intimidazione o uso della forza possono essere comunque interpretate come sesso, purché siano riconoscibili come tali dal punto di vista maschile. In questo schema, la presenza di consenso non serve a registrare la volontà della donna, ma a confermare la legittimità dell’atto maschile, distinguendo ciò che viene classificato come violenza da ciò che viene naturalizzato come sessualità.
Il problema diventa ancora più evidente se si considera da quale punto di vista viene valutato il consenso. Il danno dello stupro risiede nel significato che l’atto assume per la donna che lo subisce, ma la sua rilevanza giuridica viene valutata sulla base della percezione dell’uomo che lo compie. Ciò che conta, nel processo, è ciò che l’uomo ha creduto, compreso o potuto ragionevolmente credere riguardo alla volontà femminile. Se egli interpreta la situazione come consensuale, la violazione femminile tende a scomparire giuridicamente. In questo modo, la soggettività maschile viene elevata a criterio di realtà oggettiva, mentre l’esperienza femminile resta priva di autorità epistemica. Il consenso non misura ciò che la donna ha voluto, ma ciò che l’uomo ha interpretato come accettazione.
Anche il modello culturale che presenta il consenso come il “potere” femminile che bilancia l’iniziativa maschile si rivela, per MacKinnon, profondamente ingannevole. L’uomo controlla le condizioni materiali e simboliche dell’incontro, mentre alla donna resta una risposta reattiva, spesso formulata sotto pressione e con conseguenze potenzialmente gravi in caso di rifiuto. Il consenso diventa così una qualità attribuita alla donna, una sorta di stato ontologico che legittima retroattivamente l’atto sessuale, piuttosto che una decisione libera esercitata in condizioni di controllo reale. In questo senso, esso funziona come un dispositivo che trasforma la subordinazione in scelta e rende invisibili le dinamiche di potere che strutturano la sessualità eterosessuale.
Dire che una donna ha consentito significa spesso descrivere come volontaria una condotta che è stata il risultato di paura, stanchezza, adattamento o interiorizzazione delle aspettative maschili. Ciò che viene ottenuto attraverso disuguaglianza e pressione viene riletto come espressione del desiderio femminile, mentre in realtà conferma e riproduce l’ordine sessuale esistente. Il consenso non mette in discussione chi controlla la sessualità, ma serve a stabilire se l’uomo abbia oltrepassato un limite estremo, lasciando intatta la struttura che rende quel limite eccezionale e difficile da riconoscere.
Per questo nel quadro teorico di MacKinnon, ripreso inoltre più volte da diverse filosofe e teoriche femministe, il consenso non è una categoria neutra né emancipativa. Esso definisce il sesso dal punto di vista di ciò che gli uomini fanno, valuta la legittimità dell’atto sulla base della percezione maschile e presuppone un’uguaglianza che non esiste, contribuendo invece a naturalizzare la subordinazione femminile. Il problema, quindi, va al di là della non considerazione del contesto o della incapacità della donna di esprimere chiaramente il consenso o dell’uomo di comprenderlo, il problema è che il consenso è stato costruito per funzionare all’interno di un ordine sessuale maschile, traducendo la volontà degli uomini nel linguaggio della libertà e attribuendola, solo nominalmente, alle donne.
In definitiva, una teoria e una politica femminista contro la violenza sessuale non possono limitarsi a riformulare le regole del consenso. Devono interrogare le condizioni materiali, sociali e simboliche in cui il sesso avviene. Devono spostare l’attenzione dall’atto individuale alla struttura, dalla volontà astratta al potere concreto. Solo così sarà possibile concepire una libertà sessuale che non sia costruita sulla normalizzazione della violenza, ma sulla trasformazione delle relazioni che la rendono possibile.
1 https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/11/25/ddl-stupro-accordo-saltato-b...
2 Lonsway, K. A., Archambault, J., & Lisak, D. (2009). False reports: Moving beyond the issue to successfully investigate and prosecute non-stranger sexual assault. The Voice, 3(1), 1-11. (A publication of The National Center for the Prosecution of Violence Against Women);
FONTI
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Haag, Pamela. 1999. Consent: Sexual Rights and the Transformation of American Liberalism. Cornell University Press.
Bourke, Joanna. 2007. Rape: Sex, Violence, History. Shoemaker & Hoard Distributed by Publishers Group West.
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Lonsway, K. A., Archambault, J., & Lisak, D. (2009). False reports: Moving beyond the issue to successfully investigate and prosecute non-stranger sexual assault. The Voice, 3(1), 1-11. (A publication of The National Center for the Prosecution of Violence Against Women)
Lisak, David & Gardinier, Lori & Nicksa, Sarah & Cote, Ashley. (2010). False Allegations of Sexual Assault: An Analysis of Ten Years of Reported Cases. Violence against women. 16. 1318-34. 10.1177/1077801210387747.

